Art. 2. Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2006 1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2006 e' sostituito dal seguente: «2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunita' montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione.». 2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2006 e' sostituito dal seguente: «3. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunita' montane e collinari, nonche' i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2.».