Art. 2.
        Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2006

   1.  Il  comma  2  dell'art.  4 della legge regionale n. 30/2006 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti
delle comunita' montane e collinari, due consiglieri per ogni comune,
uno di maggioranza e uno di opposizione.».
   2.  Il  comma  3  dell'art.  4 della legge regionale n. 30/2006 e'
sostituito dal seguente:
   «3.  Sono  eleggibili  i  sindaci,  i  presidenti  delle comunita'
montane  e  collinari,  nonche' i consiglieri dei comuni designati in
base al comma 2.».