(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47 del
                          22 ottobre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

                        Finalita' ed oggetto



   1.  La  regione Umbria, in armonia con i principi costituzionali e
statutari,  riconosce  nella sicurezza un bene comune essenziale allo
sviluppo  durevole  e  ad  un  ordinato  svolgimento della convivenza
civile.
   2. La regione, ai fini di cui al comma 1, in collaborazione con il
sistema delle autonomie locali:
    a)  favorisce  e  sostiene  l'integrazione di politiche sociali e
territoriali,  di  competenza  della  regione  medesima  e degli enti
locali,   con   le  politiche  di  contrasto  della  criminalita'  di
competenza dello Stato;
    b) concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della
comunita'   regionale   attraverso   interventi   nei  settori  della
sicurezza,  dei  servizi sociali, dell'educazione alla legalita', del
diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento
al lavoro, della riqualificazione urbana e dell'edilizia residenziale
pubblica.