(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47 del 22 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto 1. La regione Umbria, in armonia con i principi costituzionali e statutari, riconosce nella sicurezza un bene comune essenziale allo sviluppo durevole e ad un ordinato svolgimento della convivenza civile. 2. La regione, ai fini di cui al comma 1, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali: a) favorisce e sostiene l'integrazione di politiche sociali e territoriali, di competenza della regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalita' di competenza dello Stato; b) concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale attraverso interventi nei settori della sicurezza, dei servizi sociali, dell'educazione alla legalita', del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana e dell'edilizia residenziale pubblica.