Art. 10. Conferenza regionale sulla sicurezza 1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione degli accordi e delle intese di cui all'art. 2, comma 1. 2. La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata e' composta dal Presidente della Giunta regionale che la presiede, dall'Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai Presidenti degli A.T.I. costituiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, da tre rappresentanti designati rispettivamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM regionali, da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da quattro rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un rappresentante designato dal Forum regionale del terzo settore. 3. La partecipazione alle sedute della Conferenza e' a titolo gratuito. La Conferenza si dota di un apposito regolamento per il suo funzionamento e organizzazione. 4. Almeno una volta all'anno il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza regionale sulla sicurezza al fine di offrire elementi di valutazione al Consiglio regionale ed effettuare tra i vari soggetti che hanno concorso alla realizzazione dei Patti integrati sulla sicurezza urbana, l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione. 5. La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata e' istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura regionale e fino al suo rinnovo. 6. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla competente struttura della Presidenza della Giunta regionale.