Art. 11. Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilita' 1. La regione istituisce il Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilita' che dura in carica cinque anni. 2. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia. Il Comitato e' composto da tre membri scelti tra personalita' con specifiche competenze professionali e qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell'illegalita'. 3. Il Comitato ha i seguenti compiti: a) predispone una banca dati finalizzata alla rilevazione e diffusione della consistenza dei fenomeni che generano insicurezza, con particolare riferimento alla percezione soggettiva dei cittadini umbri. A tal fine il Comitato si avvale anche dei dati disponibili e pubblicizzati da altri soggetti istituzionali; b) esprime pareri consultivi sui progetti relativi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge; c) fornisce alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, al sistema delle autonomie locali, nonche' nell'ambito dei lavori della Conferenza di cui all'art. 10, supporto informativo ed approfondimenti relativi ai dati ed alle tendenze sullo stato della sicurezza; d) presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sullo stato della sicurezza in Umbria, anche al fine della predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 9, comma 2.