Art. 11.

   Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilita'



   1.  La  regione  istituisce il Comitato tecnico-scientifico per la
sicurezza e la vivibilita' che dura in carica cinque anni.
   2. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale,  previa  deliberazione  della  Giunta  stessa,  sentito il
parere   della  Commissione  consiliare  competente  in  materia.  Il
Comitato  e'  composto  da  tre  membri  scelti  tra personalita' con
specifiche  competenze  professionali  e  qualificata preparazione ed
esperienza  nel  campo  delle  politiche  integrate di sicurezza e di
prevenzione dell'illegalita'.
   3. Il Comitato ha i seguenti compiti:
    a)  predispone  una  banca  dati  finalizzata  alla rilevazione e
diffusione  della  consistenza dei fenomeni che generano insicurezza,
con  particolare riferimento alla percezione soggettiva dei cittadini
umbri.  A tal fine il Comitato si avvale anche dei dati disponibili e
pubblicizzati da altri soggetti istituzionali;
    b)   esprime   pareri   consultivi  sui  progetti  relativi  alla
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
    c)  fornisce  alla  Giunta  regionale, al Consiglio regionale, al
sistema  delle autonomie locali, nonche' nell'ambito dei lavori della
Conferenza    di   cui   all'art.   10,   supporto   informativo   ed
approfondimenti  relativi  ai dati ed alle tendenze sullo stato della
sicurezza;
    d) presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sullo stato
della  sicurezza in Umbria, anche al fine della predisposizione della
relazione annuale di cui all'art. 9, comma 2.