Art. 13. Modificazioni alla legge regionale n. 1/2005 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) e' sostituita dalla seguente: «d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a migliorare la sicurezza delle comunita' locali previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia di sistema integrato di sicurezza urbana e di politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini; ». 2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2005 e' sostituito dal seguente: «2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle disposizioni della presente legge non usufruiscono delle risorse previste dalla disciplina legislativa vigente in materia destinate a finanziare le politiche di sicurezza urbana e le politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini, nonche' dei fondi previsti per l'attuazione della presente legge.». 3. All'art. 11 della legge regionale n. 1/2005 e' inserito il seguente comma: «3-bis. L'attivita' formativa di cui al comma 1 e' realizzata dall'Associazione ''Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra''.».