Art. 13.

            Modificazioni alla legge regionale n. 1/2005



   1.  La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25
gennaio  2005,  n.  1  (Disciplina  in  materia di polizia locale) e'
sostituita dalla seguente:
    «d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a
migliorare   la  sicurezza  delle  comunita'  locali  previsti  dalla
disciplina  legislativa  vigente  in  materia di sistema integrato di
sicurezza  urbana  e  di  politiche  per  garantire  il  diritto alla
sicurezza dei cittadini; ».
   2.  Il  comma  2  dell'art.  14 della legge regionale n. 1/2005 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Gli  enti  che  non  si  adeguano nei termini previsti dalle
disposizioni  della  presente  legge  non  usufruiscono delle risorse
previste  dalla disciplina legislativa vigente in materia destinate a
finanziare  le  politiche  di  sicurezza  urbana  e  le politiche per
garantire  il diritto alla sicurezza dei cittadini, nonche' dei fondi
previsti per l'attuazione della presente legge.».
   3.  All'art.  11  della  legge  regionale n. 1/2005 e' inserito il
seguente comma:
    «3-bis.  L'attivita'  formativa  di  cui al comma 1 e' realizzata
dall'Associazione   ''Scuola   di   amministrazione   pubblica  Villa
Umbra''.».