Art. 14. Interventi finanziari 1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e gli interventi per la sicurezza urbana in coerenza con le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 ed ai contenuti dell'atto di programmazione di cui all'art. 7. 2. I finanziamenti possono riguardare interventi riferiti a comuni singoli o in forma associata. 3. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione di cui all'art. 7, puo': a) finanziare Patti integrati di sicurezza urbana; b) finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale; c) realizzare interventi nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1.