Art. 14.

                        Interventi finanziari



   1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse
destinate a finanziare le politiche e gli interventi per la sicurezza
urbana  in  coerenza  con le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 ed ai
contenuti dell'atto di programmazione di cui all'art. 7.
   2. I finanziamenti possono riguardare interventi riferiti a comuni
singoli o in forma associata.
   3.  La  Giunta regionale, nel rispetto della programmazione di cui
all'art. 7, puo':
    a) finanziare Patti integrati di sicurezza urbana;
    b)  finanziare  progetti integrati per la sicurezza, in seguito a
procedure   concorsuali,  che  possono  interessare  anche  tutto  il
territorio regionale;
    c)  realizzare  interventi nell'ambito di accordi di partenariato
con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1.