Art. 2. Politiche e compiti regionali 1. La regione, per il perseguimento delle finalita' indicate all'art. 1: a) promuove accordi ed intese con lo Stato e con i soggetti delle autonomie locali, al fine di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni di illegalita' e criminalita' e sulla loro incidenza sulla vita sociale e produttiva e per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale, o sostenere iniziative di livello territoriale piu' limitato; b) sostiene la progettazione degli enti locali, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati, finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezza; c) promuove la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata alla paura e all'insicurezza attraverso la creazione di un'azione sinergica tra istituzioni pubbliche, associazioni di cittadini, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio; d) favorisce la partecipazione delle associazioni rappresentative di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorita' d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana; e) promuove, nelle scuole dell'obbligo, la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto delle diversita', alla lotta contro la criminalita' organizzata.