Art. 2.

                    Politiche e compiti regionali



   1.  La  regione,  per  il  perseguimento  delle finalita' indicate
all'art. 1:
    a) promuove accordi ed intese con lo Stato e con i soggetti delle
autonomie  locali,  al  fine di favorire la tempestiva e approfondita
conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni
di  illegalita'  e  criminalita'  e  sulla  loro incidenza sulla vita
sociale  e  produttiva  e  per  realizzare  specifiche  iniziative di
rilievo  regionale,  o  sostenere  iniziative di livello territoriale
piu' limitato;
    b) sostiene la progettazione degli enti locali, anche in raccordo
con  i  soggetti  sociali  interessati,  finalizzata  a migliorare le
condizioni di sicurezza;
    c)  promuove  la  diffusione  della  sicurezza  partecipata quale
modello  condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata
alla  paura  e  all'insicurezza  attraverso la creazione di un'azione
sinergica  tra  istituzioni  pubbliche,  associazioni  di  cittadini,
formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio;
    d) favorisce la partecipazione delle associazioni rappresentative
di   interessi   collettivi,  al  processo  di  individuazione  delle
priorita'  d'azione  nell'ambito  degli  accordi  di  cui al presente
articolo,  quale strumento di politiche concertate e integrate per il
miglioramento della sicurezza urbana;
    e)  promuove,  nelle  scuole  dell'obbligo,  la  realizzazione di
iniziative   finalizzate   allo   sviluppo  della  coscienza  civile,
costituzionale  e  democratica,  alla  coscienza  e al rispetto delle
diversita', alla lotta contro la criminalita' organizzata.