Art. 3.

                 Patti integrati di sicurezza urbana



   1.  Il  Patto  integrato  di  sicurezza  urbana  e'  lo  strumento
privilegiato  attraverso  il  quale,  ferme restando le competenze di
ciascun  soggetto  istituzionale,  si  realizza l'integrazione tra le
politiche  sociali,  le  azioni  di natura preventiva, le pratiche di
conciliazione  e  mediazione dei conflitti e per tutti gli interventi
tesi a migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di
riferimento.
   2. Il Patto integrato di sicurezza urbana puo' riguardare tutta la
regione, un comune singolo o un insieme di comuni.
   3. Il Patto integrato di sicurezza urbana prevede:
    a)  l'analisi  dei problemi di sicurezza presenti sul territorio,
attraverso la mappatura delle zone a maggior rischio;
    b) il programma delle azioni di natura preventiva da realizzare e
gli interventi da attuare;
    c)  il  coordinamento  con  le politiche regionali e quelle degli
altri  soggetti  istituzionali  coinvolti  in  materia di contrasto e
riduzione  delle  cause  di  disagio sociale, integrazione culturale,
riqualificazione   urbana,  protezione  civile,  sicurezza  stradale,
formazione,  sicurezza  ambientale,  prevenzione  degli infortuni sul
lavoro, salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.