Art. 3. Patti integrati di sicurezza urbana 1. Il Patto integrato di sicurezza urbana e' lo strumento privilegiato attraverso il quale, ferme restando le competenze di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche sociali, le azioni di natura preventiva, le pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti e per tutti gli interventi tesi a migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento. 2. Il Patto integrato di sicurezza urbana puo' riguardare tutta la regione, un comune singolo o un insieme di comuni. 3. Il Patto integrato di sicurezza urbana prevede: a) l'analisi dei problemi di sicurezza presenti sul territorio, attraverso la mappatura delle zone a maggior rischio; b) il programma delle azioni di natura preventiva da realizzare e gli interventi da attuare; c) il coordinamento con le politiche regionali e quelle degli altri soggetti istituzionali coinvolti in materia di contrasto e riduzione delle cause di disagio sociale, integrazione culturale, riqualificazione urbana, protezione civile, sicurezza stradale, formazione, sicurezza ambientale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.