Art. 4.

                     Tipologia degli interventi



   1.  La  regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli
enti  locali,  sostiene  gli  interventi  per  il miglioramento delle
condizioni  di  sicurezza  delle  comunita'  locali che riguardano in
particolare:
    a)  il  rafforzamento  delle  azioni  di inclusione e prevenzione
sociale  nei  confronti  delle  aree  e  dei  soggetti  a  rischio di
esposizione ad attivita' criminose;
    b) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti
del  territorio  con  interventi  finalizzati  alla dissuasione delle
manifestazioni  di  microcriminalita'  diffusa ed al recupero all'uso
collettivo degli spazi pubblici ad elevato livello di degrado;
    c)   la   vigilanza   sul   territorio,   anche   attraverso   la
valorizzazione di formule operative basate sull'esperienza del vigile
di   quartiere   quale   strategia   di   controllo   del  territorio
caratterizzata  dalla  vicinanza  ai  cittadini  e ai loro bisogni di
sicurezza;
    d) l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e
strumentali,  il  miglioramento  dell'efficienza delle sale operative
della  polizia  locale  e  il loro collegamento con le sale operative
delle forze di polizia e con altri organismi preposti alla tutela dei
cittadini;
    e)  la  realizzazione  di  corsi  formativi  e  di  aggiornamento
continui,  atti  ad incrementare le conoscenze da parte degli addetti
alla  sicurezza  e  in  particolar modo alle forze di polizia locale,
delle  tecniche  operative  e  di  quelle  di  prevenzione  di  fatti
criminosi;
    f)  la  realizzazione  di  servizi di prima assistenza e di aiuto
alle vittime di fatti criminosi;
    g)   il   rafforzamento   dell'integrazione   operativa  e  della
condivisone  dei  flussi  informativi  tra  Forze dell'ordine, per la
raccolta  dei  dati  territoriali relativi a fenomeni di criminalita'
diffusa, di disagio sociale, di disordine urbano e di vandalismo;
    h)  azioni mirate ad affrontare l'emergenza droga, la tratta e la
prostituzione;
    i)  l'educazione  alla  cultura della legalita', ai valori e alle
regole della convivenza civile, in collaborazione con le scuole;
    l)  il  sostegno  a  politiche  di sicurezza di genere, di tutela
dell'infanzia e degli anziani;
    m)  l'integrazione  con  le  politiche  per  il potenziamento dei
servizi  di  trasporto  pubblico  locale e la programmazione di corse
notturne nelle principali citta' umbre;
    n)  il  potenziamento  di  attivita' di reinserimento sociale dei
detenuti;
    o) lo sviluppo delle attivita' di prevenzione e di mediazione dei
conflitti sociali e culturali;
    p)  la  prevenzione  e  la  riduzione dei danni derivanti da atti
vandalici;
    q)  l'opera  di  informazione  e  formazione, che gli enti locali
anche  in  collaborazione  con soggetti pubblici o privati, a partire
dall'Universita'  per  stranieri di Perugia, pongono in essere con le
diverse comunita' immigrate in Umbria, riguardo alla conoscenza della
lingua  e  delle  norme della Costituzione, in particolare per quanto
attiene  i  principi  di  liberta'  e  uguaglianza  dei  cittadini  e
dell'ordinamento giuridico.