Art. 5.

                   Interventi da parte dei comuni



   1.  Gli  interventi di assistenza e di aiuto alle vittime di fatti
criminosi  sono promossi, progettati e realizzati dai comuni mediante
l'attivazione di servizi che consistono:
    a)   nell'informazione   sugli   strumenti  di  tutela  garantiti
dall'ordinamento attraverso l'istituzione di sportelli con compiti di
primo  ascolto  delle  vittime  e  orientamento delle stesse verso le
competenti  strutture  pubbliche in grado di rispondere alle esigenze
determinate dai fatti criminosi;
    b)  nell'assistenza  psicologica,  cura e aiuto alle vittime, con
particolare  riferimento  alle persone anziane, ai soggetti disabili,
ai minori di eta' e alle vittime di violenze e gravi fatti criminosi,
di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
    c)  nell'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali
necessari  per  ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo
svolgimento delle connesse attivita' amministrative;
    d) con il concorso del Centro per le Pari Opportunita' regionale,
nella  tutela  delle  donne, sole o con minori, indipendentemente dal
loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni
di  disagio  o  difficolta',  che  subiscono  violenza  o minaccia di
violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;
    e)  interventi  e servizi per l'assistenza e aiuto a favore delle
vittime di fatti criminosi di cui all'art. 6.
   2.  I  servizi  di  cui  alla lettera b) del comma 1 sono attivati
anche tramite la diffusione di sistemi di immediata comunicazione dei
pericoli  alle  Forze di polizia ed ai servizi di assistenza, nonche'
l'istituzione di case di ascolto ed accoglienza.
   3.  Gli  interventi di assistenza e di aiuto alle vittime di fatti
criminosi  sono promossi in coerenza con i protocolli d'intesa di cui
all'art.  17,  comma  2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).