Art. 5. Interventi da parte dei comuni 1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime di fatti criminosi sono promossi, progettati e realizzati dai comuni mediante l'attivazione di servizi che consistono: a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento attraverso l'istituzione di sportelli con compiti di primo ascolto delle vittime e orientamento delle stesse verso le competenti strutture pubbliche in grado di rispondere alle esigenze determinate dai fatti criminosi; b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti disabili, ai minori di eta' e alle vittime di violenze e gravi fatti criminosi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale; c) nell'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attivita' amministrative; d) con il concorso del Centro per le Pari Opportunita' regionale, nella tutela delle donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficolta', che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia; e) interventi e servizi per l'assistenza e aiuto a favore delle vittime di fatti criminosi di cui all'art. 6. 2. I servizi di cui alla lettera b) del comma 1 sono attivati anche tramite la diffusione di sistemi di immediata comunicazione dei pericoli alle Forze di polizia ed ai servizi di assistenza, nonche' l'istituzione di case di ascolto ed accoglienza. 3. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime di fatti criminosi sono promossi in coerenza con i protocolli d'intesa di cui all'art. 17, comma 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).