Art. 6. Interventi e servizi per l'assistenza e aiuto a favore delle vittime di fatti criminosi 1. Gli interventi e servizi a favore delle vittime di fatti criminosi consistono nell'assistenza di carattere sociale e sanitario per alleviare il disagio alle vittime stesse, qualora, da delitti non colposi, derivi un danno gravissimo alla persona o, a favore dei familiari in caso di morte della vittima del fatto criminoso e per la rimozione o riduzione, nell'immediatezza del fatto, delle piu' rilevanti situazioni di difficolta' economico-sociali in cui viene a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del fatto criminoso. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati quando il fatto criminoso e' avvenuto nel territorio regionale, ovvero qualora le vittime siano cittadini residenti in Umbria e non possono trovare applicazione nel caso in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso.