Art. 6.

Interventi  e servizi per l'assistenza e aiuto a favore delle vittime
                         di fatti criminosi



   1.  Gli  interventi  e  servizi  a  favore  delle vittime di fatti
criminosi consistono nell'assistenza di carattere sociale e sanitario
per alleviare il disagio alle vittime stesse, qualora, da delitti non
colposi,  derivi  un  danno  gravissimo  alla persona o, a favore dei
familiari in caso di morte della vittima del fatto criminoso e per la
rimozione  o  riduzione,  nell'immediatezza  del  fatto,  delle  piu'
rilevanti  situazioni di difficolta' economico-sociali in cui viene a
trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del fatto criminoso.
   2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati quando
il  fatto  criminoso  e'  avvenuto  nel  territorio regionale, ovvero
qualora  le vittime siano cittadini residenti in Umbria e non possono
trovare  applicazione nel caso in cui la vittima risulti compartecipe
del comportamento criminoso.