Art. 7. Programmazione regionale in materia di sicurezza dei cittadini 1. La Giunta regionale propone ogni due anni, entro il 31 gennaio, per l'approvazione del Consiglio regionale, un atto di programmazione concernente gli interventi in materia di sicurezza dei cittadini. L'atto contiene: a) l'analisi sullo stato di attuazione e di avanzamento della presente legge; b) l'indicazione delle priorita' e dei criteri relativi alla realizzazione e al finanziamento delle attivita' e delle azioni di cui agli artt. 4, 5 e 6; c) la quota delle risorse, stanziate ai sensi della presente legge, da destinare alle varie tipologie di interventi, con particolare riferimento agli interventi a favore delle vittime di fatti criminosi; d) l'indicazione relativa all'utilizzazione delle risorse di cui alla presente legge, integrate con quelle derivanti da norme statali e da altre leggi regionali; e) gli obiettivi e le modalita' per la sottoscrizione dei Patti integrati e per l'individuazione dei soggetti da coinvolgere per la loro realizzazione.