Art. 7.

   Programmazione regionale in materia di sicurezza dei cittadini



   1. La Giunta regionale propone ogni due anni, entro il 31 gennaio,
per l'approvazione del Consiglio regionale, un atto di programmazione
concernente  gli  interventi  in  materia di sicurezza dei cittadini.
L'atto contiene:
    a)  l'analisi  sullo  stato  di attuazione e di avanzamento della
presente legge;
    b)  l'indicazione  delle  priorita'  e  dei criteri relativi alla
realizzazione  e  al  finanziamento delle attivita' e delle azioni di
cui agli artt. 4, 5 e 6;
    c)  la  quota  delle  risorse,  stanziate ai sensi della presente
legge,   da   destinare  alle  varie  tipologie  di  interventi,  con
particolare  riferimento  agli  interventi  a favore delle vittime di
fatti criminosi;
    d)  l'indicazione relativa all'utilizzazione delle risorse di cui
alla  presente legge, integrate con quelle derivanti da norme statali
e da altre leggi regionali;
    e)  gli  obiettivi e le modalita' per la sottoscrizione dei Patti
integrati  e  per l'individuazione dei soggetti da coinvolgere per la
loro realizzazione.