Art. 9. Attivita' di coordinamento e relazione annuale sulla sicurezza 1. Il Presidente della Giunta regionale promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese. 2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria e sull'attuazione della presente legge.