Art. 9.

   Attivita' di coordinamento e relazione annuale sulla sicurezza



   1.   Il   Presidente  della  Giunta  regionale  promuove  incontri
periodici  a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno
in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente
legge,  al  fine  di effettuare l'esame congiunto delle problematiche
emerse  in  fase  di attuazione e di consentire il coordinamento e lo
sviluppo delle azioni intraprese.
   2.  La  Giunta  regionale,  entro  il  31  dicembre  di ogni anno,
presenta  al  Consiglio  regionale una relazione generale sullo stato
della sicurezza in Umbria e sull'attuazione della presente legge.