Art. 12.

                            Zone ittiche



   1.  Sulla  base  delle  indicazioni  della  carta  ittica, i corsi
d'acqua  della  regione  o  loro  tratti sono assegnati, con atto del
dirigente del Servizio regionale competente ad una delle quattro zone
ittiche:
    a) zona superiore della trota;
    b) zona inferiore della trota;
    c) zona del barbo;
    d) zona della carpa e della tinca.