Art. 12. Zone ittiche 1. Sulla base delle indicazioni della carta ittica, i corsi d'acqua della regione o loro tratti sono assegnati, con atto del dirigente del Servizio regionale competente ad una delle quattro zone ittiche: a) zona superiore della trota; b) zona inferiore della trota; c) zona del barbo; d) zona della carpa e della tinca.