Art. 13.

                     Classificazione delle acque



   1.  Ai  fini  della  presente  legge  le  acque della regione sono
classificate in principali e secondarie.
   2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e
vastita',  condizioni  biofisiche  e  biologiche, consentono la pesca
professionale.
   3. Le restanti acque sono classificate secondarie.
   4.  Ai  fini gestionali i corsi d'acqua sono classificati in acque
secondarie di categoria A e B.
   5.  Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d'acqua
attribuiti  dal dirigente del Servizio regionale competente alla zona
superiore  della  trota  cd alla zona inferiore della trota nonche' i
corsi  d'acqua  che  le  province  intendono  gestire  con gli stessi
principi.
   6. I rimanenti corsi d'acqua sono classificati acque secondarie di
categoria B.
   7.  L'assegnazione  dei  corpi  idrici  alle  acque  principali  o
secondarie  e  l'indicazione  degli  attrezzi  e dei sistemi di pesca
sportiva  in  esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca
di cui all'art. 38.