Art. 13. Classificazione delle acque 1. Ai fini della presente legge le acque della regione sono classificate in principali e secondarie. 2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastita', condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale. 3. Le restanti acque sono classificate secondarie. 4. Ai fini gestionali i corsi d'acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B. 5. Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d'acqua attribuiti dal dirigente del Servizio regionale competente alla zona superiore della trota cd alla zona inferiore della trota nonche' i corsi d'acqua che le province intendono gestire con gli stessi principi. 6. I rimanenti corsi d'acqua sono classificati acque secondarie di categoria B. 7. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all'art. 38.