Art. 14.

         Associazioni piscatorie e di protezione ambientale



   1.  La  Regione  promuove  la  partecipazione alla gestione ittica
delle  associazioni  dei  pescatori  sportivi  e  delle  associazioni
ambientaliste  e  naturalistiche  riconosciute  a livello nazionale e
presenti in forma organizzata sul territorio.
   2. Le associazioni di cui al comma 1 possono:
    a)  collaborare  con la Regione e le province ai fini della reale
partecipazione   dei  pescatori  sportivi  alla  realizzazione  degli
obiettivi della programmazione provinciale e regionale;
    b)  promuovere  iniziative di pesca sportiva e svolgere attivita'
di vigilanza e di istruzione in materia di pesca;
    c)  collaborare  con  le  province  all'attivita' di tabellazione
delle  acque  interne, al ripopolamento e recupero della fauna ittica
in  periodi  critici, alla difesa ed al recupero ambientale dei corpi
idrici e partecipare alla gestione sociale delle acque.
   3.  Alle  associazioni  di  cui al comma 1 possono essere concessi
contributi   per   la  realizzazione  di  progetti  di  gestione  del
patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici.