Art. 14. Associazioni piscatorie e di protezione ambientale 1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni dei pescatori sportivi e delle associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio. 2. Le associazioni di cui al comma 1 possono: a) collaborare con la Regione e le province ai fini della reale partecipazione dei pescatori sportivi alla realizzazione degli obiettivi della programmazione provinciale e regionale; b) promuovere iniziative di pesca sportiva e svolgere attivita' di vigilanza e di istruzione in materia di pesca; c) collaborare con le province all'attivita' di tabellazione delle acque interne, al ripopolamento e recupero della fauna ittica in periodi critici, alla difesa ed al recupero ambientale dei corpi idrici e partecipare alla gestione sociale delle acque. 3. Alle associazioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici.