Art. 15. Zone di frega 1. Le zone di frega sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui. 2. Le province istituiscono le zone di frega secondo le previsioni del programma annuale provinciale. 3. Nelle zone di frega e' vietata per un periodo di due mesi dalla data di istituzione del vincolo: a) la pesca; b) l'attivita' sportiva di nautica fluviale; c) gli attingimenti o derivazioni idriche; d) i lavori di manutenzione idraulica.