Art. 15.

                            Zone di frega



   1.  Le  zone  di  frega sono costituite da tratti di acque interne
debitamente  circoscritte  allo  scopo  di  favorire  la riproduzione
naturale  delle  specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e
di  favorire  la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse
contigui.
   2. Le province istituiscono le zone di frega secondo le previsioni
del programma annuale provinciale.
   3. Nelle zone di frega e' vietata per un periodo di due mesi dalla
data di istituzione del vincolo:
    a) la pesca;
    b) l'attivita' sportiva di nautica fluviale;
    c) gli attingimenti o derivazioni idriche;
    d) i lavori di manutenzione idraulica.