Art. 16. Zone di protezione 1. Le zone di protezione sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di tutelare la fauna ittica. 2. Le province istituiscono le zone di protezione: a) quando si accerta la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele; b) quando si rende opportuna la tutela e l'incremento della fauna ittica immessa e di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui; c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di specie o varieta' ittiche autoctone di rilevante pregio e rarita', allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale. 3. Nelle zone di protezione e' vietata la pesca e l'attivita' sportiva di nautica fluviale. 4. Le province possono prevedere nel piano provinciale, per specifiche esigenze, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altri corsi d'acqua limitrofi con significativa consistenza ittica, o in casi eccezionali da impianti ittiogenici certificati.