Art. 16.

                         Zone di protezione



   1.  Le  zone  di  protezione  sono  costituite  da tratti di acque
interne  debitamente  circoscritte  allo  scopo  di tutelare la fauna
ittica.
   2. Le province istituiscono le zone di protezione:
    a)  quando  si  accerta  la  presenza  di  popolazioni ittiche di
particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele;
    b) quando si rende opportuna la tutela e l'incremento della fauna
ittica  immessa  e di quella esistente e la successiva colonizzazione
di tratti contigui;
    c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo
naturalistico  ed  ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche
favorevoli  alla  presenza  di specie o varieta' ittiche autoctone di
rilevante  pregio e rarita', allo scopo di salvaguardarne la presenza
e l'incremento naturale.
   3.  Nelle  zone  di  protezione  e' vietata la pesca e l'attivita'
sportiva di nautica fluviale.
   4.  Le  province  possono  prevedere  nel  piano  provinciale, per
specifiche esigenze, interventi di prelievo e di immissione di specie
ittiche.  Il  materiale  ittico  utilizzato per il ripopolamento deve
provenire  dai  centri  ittiogenici provinciali o da catture in altri
corsi  d'acqua  limitrofi  con significativa consistenza ittica, o in
casi eccezionali da impianti ittiogenici certificati.