Art. 17.

                      Zone di tutela temporanea



   1. Le zone di tutela temporanea sono costituite da tratti di acqua
interne  debitamente  circoscritte per periodi determinati allo scopo
di  tutelare  la  fauna  ittica per ragioni connesse alla consistenza
ittica   o   per   sopravvenute  particolari  condizioni  ambientali,
stagionali o climatiche.
   2.  Le  province  istituiscono  le zone di tutela temporanea nelle
quali  possono  vietare  o  limitare  anche  relativamente  a singole
specie,  per  periodi  prestabiliti,  la pesca o la modalita' con cui
viene esercitata.
   3. Le province danno idonea pubblicita' della individuazione delle
zone di cui al comma 1.