Art. 17. Zone di tutela temporanea 1. Le zone di tutela temporanea sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte per periodi determinati allo scopo di tutelare la fauna ittica per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche. 2. Le province istituiscono le zone di tutela temporanea nelle quali possono vietare o limitare anche relativamente a singole specie, per periodi prestabiliti, la pesca o la modalita' con cui viene esercitata. 3. Le province danno idonea pubblicita' della individuazione delle zone di cui al comma 1.