Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni: a) pesca professionale: attivita' di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a cio' destinati; b) pesca sportiva: attivita' di cattura e/o prelievo, ovvero il richiamo a fini di cattura di specie viventi nelle acque interne esercitata senza scopo di lucro, mediante attrezzi a cio' destinati; c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici; d) imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura; e) pescaturismo: attivita' di pesca effettuata, con le modalita' previste dalle disposizioni sulla pesca sportiva, da soggetti senza la licenza di pesca o con sistemi quali le imbarcazioni e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico e con l'assistenza dello stesso; f) ittiturismo: attivita' culturali, didattiche, di ospitalita' e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilita' dell'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale; g) laghetti di pesca: specchi d'acqua in cui e' consentito l'esercizio della pesca sportiva, anche a pagamento; h) novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle acque interne non ancora giunti allo stadio riproduttivo; i) fauna ittica: pesci e lamprede, rane verdi e crostacei decapodi, viventi nelle acque superficiali e possibili oggetto di pesca; l) ripopolamento: immissione di fauna ittica con individui appartenenti a specie gia' presenti nel corpo idrico. 2. L'imprenditore ittico, fatte salve piu' favorevoli disposizioni di legge, e' equiparato all'imprenditore agricolo.