Art. 2.

                             Definizioni



   1.  Ai  fini  della  presente  legge  e  dei regolamenti attuativi
valgono le seguenti definizioni:
    a) pesca professionale: attivita' di cattura e prelievo di specie
viventi  nelle  acque  lacustri  esercitata a fini economici mediante
attrezzi a cio' destinati;
    b)  pesca  sportiva: attivita' di cattura e/o prelievo, ovvero il
richiamo  a  fini  di  cattura  di specie viventi nelle acque interne
esercitata senza scopo di lucro, mediante attrezzi a cio' destinati;
    c)  acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di
proteine  animali  in  ambiente  acquatico,  mediante  il  controllo,
parziale  o  totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli
organismi acquatici esercitate a fini economici;
    d)  imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata
o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura;
    e)  pescaturismo: attivita' di pesca effettuata, con le modalita'
previste  dalle  disposizioni sulla pesca sportiva, da soggetti senza
la  licenza  di  pesca  o  con  sistemi  quali  le imbarcazioni e gli
attrezzi  autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico
e con l'assistenza dello stesso;
    f) ittiturismo: attivita' culturali, didattiche, di ospitalita' e
somministrazione  pasti  finalizzate alla valorizzazione dei prodotti
ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso
l'utilizzo  della  abitazione,  delle  strutture e attrezzature nella
disponibilita'   dell'imprenditore   ittico  che  esercita  la  pesca
professionale;
    g)  laghetti  di  pesca:  specchi  d'acqua  in  cui e' consentito
l'esercizio della pesca sportiva, anche a pagamento;
    h)  novellame:  esemplari  allo  stadio  giovanile  delle  specie
animali  viventi  nelle  acque  interne non ancora giunti allo stadio
riproduttivo;
    i)  fauna  ittica:  pesci  e  lamprede,  rane  verdi  e crostacei
decapodi,  viventi  nelle  acque  superficiali e possibili oggetto di
pesca;
    l)  ripopolamento:  immissione  di  fauna  ittica  con  individui
appartenenti a specie gia' presenti nel corpo idrico.
   2. L'imprenditore ittico, fatte salve piu' favorevoli disposizioni
di legge, e' equiparato all'imprenditore agricolo.