Art. 20. Cattura e prelievo di specie ittiche a scopo scientifico 1. Le province possono autorizzare la cattura e il prelievo della fauna ittica a scopo di studio e di ricerca scientifica applicata, anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca di cui all'art. 38. 2. Il prelievo di novellame puo' essere effettuato esclusivamente dalle province a fini di ripopolamento.