Art. 20.

      Cattura e prelievo di specie ittiche a scopo scientifico



   1.  Le province possono autorizzare la cattura e il prelievo della
fauna  ittica  a  scopo di studio e di ricerca scientifica applicata,
anche  in  deroga  alle  previsioni  del  regolamento di pesca di cui
all'art. 38.
   2.  Il prelievo di novellame puo' essere effettuato esclusivamente
dalle province a fini di ripopolamento.