Art. 21.

                            Ripopolamento



   1.   I  ripopolamenti  ittici  hanno  lo  scopo  di  ricostituire,
sostenere  e  riequilibrare  le  popolazioni  di specie ittiche delle
acque   superficiali  della  regione,  in  conformita'  con  la  loro
capacita' biogenica.
   2.  Le  immissioni  devono  essere  effettuate  nei  limiti  ed in
conformita' agli indirizzi regionali.
   3.   Nelle   acque   superficiali   e'  consentita  esclusivamente
l'immissione  di  specie  individuate  con  atto  del  dirigente  del
Servizio regionale competente.
   4.  E' fatto divieto a chiunque immettere fauna ittica nelle acque
superficiali,   salvo   esplicita   autorizzazione  rilasciata  dalla
provincia competente per territorio. L'autorizzazione provinciale non
e'  richiesta  per  il  ripopolamento  di  laghetti  di pesca situati
all'interno  di  proprieta'  private  e  non  comunicanti  con  acque
pubbliche.
   5.  Il  materiale  ittico  utilizzato  a  fini di ripopolamento e'
accompagnato  da  certificato  sanitario e prima di essere immesso in
acqua  deve  essere  assoggettato  al  controllo  da  parte  dell'USL
competente.