Art. 21. Ripopolamento 1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della regione, in conformita' con la loro capacita' biogenica. 2. Le immissioni devono essere effettuate nei limiti ed in conformita' agli indirizzi regionali. 3. Nelle acque superficiali e' consentita esclusivamente l'immissione di specie individuate con atto del dirigente del Servizio regionale competente. 4. E' fatto divieto a chiunque immettere fauna ittica nelle acque superficiali, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. L'autorizzazione provinciale non e' richiesta per il ripopolamento di laghetti di pesca situati all'interno di proprieta' private e non comunicanti con acque pubbliche. 5. Il materiale ittico utilizzato a fini di ripopolamento e' accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso in acqua deve essere assoggettato al controllo da parte dell'USL competente.