Art. 22. Secca dei corpi idrici 1. L'interruzione, lo svuotamento e la secca anche parziale di corpi idrici e' vietata. 2. Possono essere disposte deroghe a quanto previsto al comma 1, per motivate esigenze di manutenzione idraulica o di pubblica incolumita' con istanza prodotta alla provincia competente, fermo restando quanto disposto dal comma 4. 3. La provincia competente per territorio rilascia il permesso che contiene: a) le prescrizioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico; b) l'obbligo e le modalita' del recupero o destinazione delle specie ittiche prelevate; c) le prescrizioni in ordine al successivo eventuale ripopolamento del corpo idrico posto in secca, o in ordine al ripristino dell'eventuale danno al patrimonio ittico, a carico del committente; d) la previsione del risarcimento nel caso di un'eventuale danno ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. 4. Nei casi di cui al comma 2 nel corpo idrico e' lasciata defluire una quantita' d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica, salvo i casi di documentata impossibilita'. 5. Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da situazioni eccezionali e imprevedibili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 lettere a) e b). L'interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati immediatamente alla Provincia.