Art. 22.

                       Secca dei corpi idrici



   1.  L'interruzione,  lo  svuotamento  e la secca anche parziale di
corpi idrici e' vietata.
   2.  Possono  essere disposte deroghe a quanto previsto al comma 1,
per  motivate  esigenze  di  manutenzione  idraulica  o  di  pubblica
incolumita'  con  istanza  prodotta  alla provincia competente, fermo
restando quanto disposto dal comma 4.
   3. La provincia competente per territorio rilascia il permesso che
contiene:
    a)  le  prescrizioni  per  ridurre  al  minimo le conseguenze sul
patrimonio ittico;
    b)  l'obbligo  e  le  modalita' del recupero o destinazione delle
specie ittiche prelevate;
    c)   le   prescrizioni   in   ordine   al   successivo  eventuale
ripopolamento  del  corpo  idrico  posto  in  secca,  o  in ordine al
ripristino  dell'eventuale  danno  al patrimonio ittico, a carico del
committente;
    d)  la previsione del risarcimento nel caso di un'eventuale danno
ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.
   4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2  nel corpo idrico e' lasciata
defluire   una   quantita'   d'acqua   sufficiente   a  garantire  la
sopravvivenza  della  fauna  ittica,  salvo  i  casi  di  documentata
impossibilita'.
   5.  Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano
determinati   da  situazioni  eccezionali  e  imprevedibili,  non  si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 lettere a) e
b). L'interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati
immediatamente alla Provincia.