Art. 24.

   Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua



   1.   Qualora  debbano  essere  realizzati,  interventi  nei  corsi
d'acqua,  anche  per  fini  di  manutenzione  idraulica,  il titolare
dell'impianto  realizza  rampe  in  pietrame o rapide artificiali per
garantire il passaggio per la fauna ittica.
   2.  Nei  casi in cui la pendenza e il dislivello non consentano la
costruzione  di  rampe in pietrame o rapide artificiali, il manufatto
e' dotato di scala di risalita per i pesci.
   3.  La  provincia  competente in presenza di oggettivi impedimenti
che   non  consentono  la  realizzazione  delle  scale  di  risalita,
stabilisce  le  modalita'  per  il  ripopolamento del corso d'acqua a
carico del titolare delle opere.
   4.  La provincia competente per territorio approva il progetto per
la  realizzazione  delle strutture di cui ai commi 1 e 2. Il progetto
e'  sottoposto  a verifica della funzionalita' in sede di collaudo da
parte della Provincia competente per territorio.
   5.  Il  titolare dell'impianto di cui al comma 1 deve garantire la
funzionalita' delle strutture di risalita del pesce.
   6.  La  provincia  competente  per territorio approva l'elenco dei
corsi  d'acqua  che,  per  le loro caratteristiche idrologiche, o per
opportunita'  di mantenere isolate popolazioni ittiche di particolare
pregio,  non  richiedono  la  realizzazione dei dispositivi di cui ai
commi 1 e 2.