Art. 24. Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua 1. Qualora debbano essere realizzati, interventi nei corsi d'acqua, anche per fini di manutenzione idraulica, il titolare dell'impianto realizza rampe in pietrame o rapide artificiali per garantire il passaggio per la fauna ittica. 2. Nei casi in cui la pendenza e il dislivello non consentano la costruzione di rampe in pietrame o rapide artificiali, il manufatto e' dotato di scala di risalita per i pesci. 3. La provincia competente in presenza di oggettivi impedimenti che non consentono la realizzazione delle scale di risalita, stabilisce le modalita' per il ripopolamento del corso d'acqua a carico del titolare delle opere. 4. La provincia competente per territorio approva il progetto per la realizzazione delle strutture di cui ai commi 1 e 2. Il progetto e' sottoposto a verifica della funzionalita' in sede di collaudo da parte della Provincia competente per territorio. 5. Il titolare dell'impianto di cui al comma 1 deve garantire la funzionalita' delle strutture di risalita del pesce. 6. La provincia competente per territorio approva l'elenco dei corsi d'acqua che, per le loro caratteristiche idrologiche, o per opportunita' di mantenere isolate popolazioni ittiche di particolare pregio, non richiedono la realizzazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2.