Art. 25.

             Scarichi di acque di lavaggio degli inerti



   1.  Lo  scarico  nei  corpi  idrici  della  regione delle acque di
lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di
estrazione  e  frantumazione  deve  avvenire  previa decantazione dei
fanghi  in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento, in
conformita' alla normativa vigente in materia.
   2.  Le  province  disciplinano  le modalita' per l'esercizio delle
attivita' di cui al comma 1.