Art. 25. Scarichi di acque di lavaggio degli inerti 1. Lo scarico nei corpi idrici della regione delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento, in conformita' alla normativa vigente in materia. 2. Le province disciplinano le modalita' per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1.