Art. 26. Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici 1. Le province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di derivazione e attingimento, nonche' nei provvedimenti di concessione inerenti la gestione dei bacini artificiali, prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico e l'onere a carico del concessionario. 2. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della derivazione o dell'attingimento di un quantitativo d'acqua non inferiore alla portata minima vitale, in conformita' a quanto disposto dalla normativa vigente.