Art. 26.

          Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici



   1. Le province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di
derivazione  e  delle  licenze di derivazione e attingimento, nonche'
nei  provvedimenti  di  concessione  inerenti  la gestione dei bacini
artificiali,  prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio
ittico e l'onere a carico del concessionario.
   2.  Per  quanto  riguarda  i  corsi  d'acqua,  le  concessioni  di
derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza
continua   a  valle  della  derivazione  o  dell'attingimento  di  un
quantitativo  d'acqua  non  inferiore  alla portata minima vitale, in
conformita' a quanto disposto dalla normativa vigente.