Art. 27. Sport fluviali 1. La Regione, ai fini della tutela della fauna ittica, della salvaguardia degli ambienti acquatici e per consentire lo svolgimento della pesca sportiva, adotta norme regolamentari inerenti: a) i tratti fluviali ove e' possibile esercitare gli sport acquatici; b) i criteri e le modalita' per esercitare gli sport acquatici e il transito in acqua in qualsiasi modo, nonche' la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi mezzo, natante o supporto, galleggiante, compatibilmente con le caratteristiche del corso d'acqua e con la pesca sportiva; c) le modalita' con cui organizzare manifestazioni sportive e agonistiche. 2. Il regolamento di cui al comma 1 puo' prevedere ulteriori limiti all'uso di natanti per tutelare la fauna ittica. 3. L'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati a zona superiore della trota e zona inferiore della trota, ai sensi dell'art. 12, e' vietato dal 1° novembre al 31 marzo. 4. Per i corsi d'acqua che fanno parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle direttive del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, lo svolgimento degli sport acquatici deve essere autorizzato sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilita' ambientale e faunistica. 5. Per l'esercizio degli sport fluviali sono vietati, senza apposita autorizzazione della provincia competente per territorio: a) la modificazione degli argini e delle sponde per l'alaggio dei natanti; b) il taglio della vegetazione ripariale; c) la rimozione delle idrofite. 6. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, e' altresi' vietato modificare il regime dei rilasci idrici a valle delle prese idrauliche allo scopo di creare condizioni periodiche o occasionali favorevoli per lo svolgimento degli sport acquatici.