Art. 27.

                           Sport fluviali



   1.  La  Regione,  ai  fini  della tutela della fauna ittica, della
salvaguardia degli ambienti acquatici e per consentire lo svolgimento
della pesca sportiva, adotta norme regolamentari inerenti:
    a)  i  tratti  fluviali  ove  e'  possibile  esercitare gli sport
acquatici;
    b)  i criteri e le modalita' per esercitare gli sport acquatici e
il  transito  in  acqua in qualsiasi modo, nonche' la navigazione nei
corsi  d'acqua con qualsiasi mezzo, natante o supporto, galleggiante,
compatibilmente  con  le  caratteristiche  del corso d'acqua e con la
pesca sportiva;
    c)  le  modalita'  con  cui organizzare manifestazioni sportive e
agonistiche.
   2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 1 puo' prevedere ulteriori
limiti all'uso di natanti per tutelare la fauna ittica.
   3.  L'uso  dei  natanti  nei  corsi  d'acqua  classificati  a zona
superiore  della  trota  e  zona  inferiore  della  trota,  ai  sensi
dell'art. 12, e' vietato dal 1° novembre al 31 marzo.
   4.  Per  i  corsi d'acqua che fanno parte del Sistema Natura 2000,
individuato  in  attuazione  delle direttive del Consiglio 79/409/CEE
del  2  aprile  1979,  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici e 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli  habitat  naturali  e  seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche,   lo   svolgimento  degli  sport  acquatici  deve  essere
autorizzato  sulla  base di quanto prescritto nei rispettivi piani di
gestione in termini di compatibilita' ambientale e faunistica.
   5.  Per  l'esercizio  degli  sport  fluviali  sono  vietati, senza
apposita autorizzazione della provincia competente per territorio:
    a) la modificazione degli argini e delle sponde per l'alaggio dei
natanti;
    b) il taglio della vegetazione ripariale;
    c) la rimozione delle idrofite.
   6.  Ai  fini  della  tutela  della fauna ittica e degli ecosistemi
acquatici,  e'  altresi'  vietato  modificare  il  regime dei rilasci
idrici a valle delle prese idrauliche allo scopo di creare condizioni
periodiche  o  occasionali  favorevoli per lo svolgimento degli sport
acquatici.