Art. 28. Attivita' di pesca professionale 1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale. 2. L'esercizio della pesca professionale e' esercitato esclusivamente da imprenditori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla provincia competente. 3. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale riconoscendo comunque la priorita' dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attivita' di pesca. 4. A far data dal l° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio della licenza di pesca professionale e' determinato in € 32,00. 5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale. 6. Il regolamento prevede in particolare: a) l'indicazione degli attrezzi, le modalita' e i tempi di pesca consentiti; b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili; c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili. 7. Ai fini di una migliore tutela e di un piu' razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca professionale puo' essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi. La concessione individua l'estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni. 8. Nelle acque in concessione e' comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.