Art. 28.

                  Attivita' di pesca professionale



   1.  La  Regione  promuove  la  partecipazione alla gestione ittica
delle associazioni nel settore della pesca professionale.
   2.   L'esercizio   della   pesca   professionale   e'   esercitato
esclusivamente  da  imprenditori  ittici  in  possesso  della licenza
rilasciata dalla provincia competente.
   3.   Le   province   possono   limitare  l'esercizio  della  pesca
professionale  riconoscendo  comunque la priorita' dei residenti che,
singoli  o  associati,  traggono la maggior parte del proprio reddito
dall'attivita' di pesca.
   4.  A  far  data dal l° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale
regionale  per  il  rilascio  della licenza di pesca professionale e'
determinato in € 32,00.
   5.  La  Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della
pesca professionale.
   6. Il regolamento prevede in particolare:
    a)  l'indicazione degli attrezzi, le modalita' e i tempi di pesca
consentiti;
    b)  i  periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei
capi prelevabili;
    c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.
   7.  Ai  fini  di  una  migliore  tutela  e  di  un  piu' razionale
sfruttamento   del   patrimonio   ittico,   l'esercizio  della  pesca
professionale  puo' essere riservato mediante concessioni a favore di
pescatori  associati  in  cooperative o consorzi, i cui soci siano in
maggioranza   residenti   nei   comuni  rivieraschi.  La  concessione
individua  l'estensione  della  riserva  e  ha durata non superiore a
dieci anni.
   8.  Nelle  acque  in  concessione  e'  comunque  salvo  il diritto
all'esercizio  della  pesca  sportiva  senza  oneri aggiuntivi per il
pescatore sportivo.