Art. 3.

                       Funzioni della Regione



   1.  La  Regione  svolge  funzioni  di  indirizzo,  programmazione,
orientamento,  coordinamento  e controllo delle attivita' nei settori
disciplinati dalla presente legge.
   2. Sono altresi' di competenza della Regione:
    a)  i  rapporti  con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre
regioni e con enti nazionali e regionali;
    b) la ripartizione delle disponibilita' finanziarie alle province
per l'esercizio delle funzioni conferite;
    c)  le  nomine  relative  ai  componenti delle Commissioni di cui
all'art. 7;
    d)   la   ricerca   e   la   sperimentazione   a  supporto  della
programmazione;
    e) l'elaborazione e l'aggiornamento della carta ittica;
    f) l'elaborazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 8;
    g) la tenuta dei rapporti con le Autorita' di Bacino;
    h) la promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze
della  fauna  ittica, degli ambienti acquatici e dell'esercizio della
pesca;
    i)  il  riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e
fluviali   dovuti   a   epidemie,  calamita'  naturali  o  avversita'
meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.