Art. 3. Funzioni della Regione 1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attivita' nei settori disciplinati dalla presente legge. 2. Sono altresi' di competenza della Regione: a) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni e con enti nazionali e regionali; b) la ripartizione delle disponibilita' finanziarie alle province per l'esercizio delle funzioni conferite; c) le nomine relative ai componenti delle Commissioni di cui all'art. 7; d) la ricerca e la sperimentazione a supporto della programmazione; e) l'elaborazione e l'aggiornamento della carta ittica; f) l'elaborazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 8; g) la tenuta dei rapporti con le Autorita' di Bacino; h) la promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze della fauna ittica, degli ambienti acquatici e dell'esercizio della pesca; i) il riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e fluviali dovuti a epidemie, calamita' naturali o avversita' meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.