Art. 30.

                Interventi per la pesca professionale



   1.  Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai
soggetti di cui all'art. 31 per le seguenti tipologie:
    a) interventi di investimento:
     1)  acquisto  di  reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati
motori a basso impatto inquinante;
     2)  interventi  di  miglioramento  delle  condizioni  di lavoro,
igiene e sicurezza;
     3)  realizzazione  e ammodernamento di strutture, ivi compresi i
relativi  impianti  ed  attrezzature  per  la conservazione del pesce
vivo,  la  trasformazione,  il  trasporto  e  la  vendita diretta dei
prodotti della pesca professionale;
     4) interventi per la pescaturismo e l'ittiturismo;
     5)   realizzazione,   ampliamento  e  ammodernamento  di  centri
ittiogenici,  ivi  compresi  i  relativi  impianti  ed  attrezzature,
limitatamente alle specie oggetto di pesca professionale destinate al
ripopolamento nelle acque lacustri;
     6)  produzione  e/o  acquisto  di novellame di specie oggetto di
pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;
     7)   acquisto   di   macchine   ed  attrezzature  per  raccolta,
trasformazione   e  commercializzazione  della  canna  e  delle  erbe
palustri;
    b) interventi di natura corrente:
     1)   interventi   per   il  contenimento  di  specie  infestanti
alloctone;
     2)  programmi  di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove
tecniche del settore;
     3) interventi di miglioramento della qualita', di promozione, di
tutela  e  di valorizzazione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dei
prodotti della pesca professionale;
     4)  certificazioni  regolamentate  o  volontarie di prodotto, di
processo,  di  sistema  ambientale, di etica, di rintracciabilita' ed
etichettatura;
     5)   interventi  per  gravi  danni  a  seguito  di  interruzione
straordinaria dell'attivita' di pesca dovuta a divieti per periodi di
riposo  biologico  o  per  la  ricostituzione  del  patrimonio ittico
stabiliti dalla provincia competente;
     6)  compensazione  del mancato guadagno in caso di malattia e di
infortunio sul lavoro;
     7)  servizi  di  divulgazione,  formazione  e assistenza tecnica
specialistica;
     8) premio unico per l'attivita' di pesca professionale;
     9)  servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico
e rivierasco.
   2.  Gli  interventi  a  favore  degli  imprenditori ittici per far
fronte  ai  danni  alla  produzione  e  alle strutture produttive nel
settore  della  pesca  professionale  causati da calamita' naturali e
avversita' meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  della  pesca  e
acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali   con   decreto   legislativo   26   maggio  2004,  n.  154
(Modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a norma
dell'articolo  1,  comma  2,  della  legge  7  marzo  2003,  n. 38) e
successive modificazioni ed integrazioni.
   3.  Gli  interventi  di  garanzia diretta e/o contro garanzia alle
imprese   e   alle  cooperative  operanti  nel  settore  della  pesca
professionale sono concessi a valere sulla disponibilita' finanziaria
del  Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge
17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni.
   4.  La percentuale del contributo e' determinata sino a un massimo
del   quaranta   per  cento  delle  spese  ritenute  ammissibili  con
riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).
   5.  La percentuale del contributo e' determinata sino a un massimo
del   novanta   per   cento  delle  spese  ritenute  ammissibili  con
riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).
   6.  I  contributi  di  cui  al presente articolo sono erogati agli
imprenditori  singoli o associati che esercitano l'attivita' di pesca
professionale esclusivamente nelle acque principali della Regione.
   7.  La  Giunta  regionale  disciplina  con  norme regolamentari le
modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  degli aiuti di cui al
presente articolo.