Art. 30. Interventi per la pesca professionale 1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'art. 31 per le seguenti tipologie: a) interventi di investimento: 1) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante; 2) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza; 3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale; 4) interventi per la pescaturismo e l'ittiturismo; 5) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, limitatamente alle specie oggetto di pesca professionale destinate al ripopolamento nelle acque lacustri; 6) produzione e/o acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri; 7) acquisto di macchine ed attrezzature per raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri; b) interventi di natura corrente: 1) interventi per il contenimento di specie infestanti alloctone; 2) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore; 3) interventi di miglioramento della qualita', di promozione, di tutela e di valorizzazione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dei prodotti della pesca professionale; 4) certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilita' ed etichettatura; 5) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attivita' di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla provincia competente; 6) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro; 7) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica; 8) premio unico per l'attivita' di pesca professionale; 9) servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco. 2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca professionale causati da calamita' naturali e avversita' meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli interventi di garanzia diretta e/o contro garanzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale sono concessi a valere sulla disponibilita' finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La percentuale del contributo e' determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a). 5. La percentuale del contributo e' determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b). 6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli imprenditori singoli o associati che esercitano l'attivita' di pesca professionale esclusivamente nelle acque principali della Regione. 7. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalita' e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.