Art. 32.

                   Esercizio della pesca sportiva



   1.  L'esercizio  della  pesca  sportiva  e  agonistica nelle acque
regionali e' subordinata al possesso della licenza di pesca:
    a) di durata annuale per i residenti in Umbria;
    b) di durata trimestrale per i non residenti in Umbria.
   2.  Oltre  che  nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  lettera b) i
cittadini  italiani  non  residenti  in  Umbria possono esercitare la
pesca  sportiva e agonistica nelle acque della regione se in possesso
della  licenza  di pesca sportiva rilasciata secondo le norme vigenti
nella regione o provincia autonoma di provenienza.
   3.  Le  licenze di cui ai commi 1 e 2 consentono l'esercizio della
pesca  nelle  acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello,
armate  con  uno  o piu' ami e con tirlindana, su tutto il territorio
nazionale compatibilmente con la legislazione regionale di settore.