Art. 32. Esercizio della pesca sportiva 1. L'esercizio della pesca sportiva e agonistica nelle acque regionali e' subordinata al possesso della licenza di pesca: a) di durata annuale per i residenti in Umbria; b) di durata trimestrale per i non residenti in Umbria. 2. Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b) i cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca sportiva e agonistica nelle acque della regione se in possesso della licenza di pesca sportiva rilasciata secondo le norme vigenti nella regione o provincia autonoma di provenienza. 3. Le licenze di cui ai commi 1 e 2 consentono l'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello, armate con uno o piu' ami e con tirlindana, su tutto il territorio nazionale compatibilmente con la legislazione regionale di settore.