Art. 33.

                      Licenza di pesca sportiva



   1.  Le licenze di pesca sportiva di cui all'art. 32 sono personali
e sono costituite dalla ricevuta di versamento della tassa regionale.
La  ricevuta  di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore,
il  suo  codice  fiscale  e la causale del versamento. La ricevuta di
versamento   deve  essere  esibita  unitamente  ad  un  documento  di
identita' valido.
   2.  Non  sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre a coloro che
sono esenti ai sensi della normativa vigente:
    a)  gli  addetti  a  qualsiasi  impianto  di piscicoltura durante
l'esercizio della loro attivita' e nell'ambito degli impianti stessi;
    b)  il  personale  degli enti pubblici che, a norma delle vigenti
leggi,   e'  autorizzato  a  catturare  esemplari  ittici  per  scopi
scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti;
    c) i minori di quattordici anni.