Art. 33. Licenza di pesca sportiva 1. Le licenze di pesca sportiva di cui all'art. 32 sono personali e sono costituite dalla ricevuta di versamento della tassa regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo codice fiscale e la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identita' valido. 2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre a coloro che sono esenti ai sensi della normativa vigente: a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attivita' e nell'ambito degli impianti stessi; b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, e' autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti; c) i minori di quattordici anni.