Art. 35.

                         Tesserino di pesca



   1.  La  Giunta  regionale,  sentite  le  province,  ai  fini della
valutazione  delle presenze e dei prelievi di pesca, puo' prescrivere
l'utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone
ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati.
   2. La provincia competente rilascia il tesserino previo versamento
a  titolo  di  un contributo per le spese connesse al rilascio e alla
gestione  del  tesserino  stesso.  Parte  dei  proventi derivanti dal
rilascio   del  tesserino  e'  utilizzato  per  il  finanziamento  di
interventi di gestione ittica.
   3.  Il tesserino di pesca e' strettamente personale, non cedibile,
ha  durata  annuale e va riconsegnato alla provincia competente entro
il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce.
   4.  La  Giunta  regionale stabilisce le modalita' per il rilascio,
l'utilizzo e il rinnovo del tesserino.