Art. 35. Tesserino di pesca 1. La Giunta regionale, sentite le province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, puo' prescrivere l'utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati. 2. La provincia competente rilascia il tesserino previo versamento a titolo di un contributo per le spese connesse al rilascio e alla gestione del tesserino stesso. Parte dei proventi derivanti dal rilascio del tesserino e' utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione ittica. 3. Il tesserino di pesca e' strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato alla provincia competente entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce. 4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo del tesserino.