Art. 36.

                            Campi di gara



   1.  Le  manifestazioni  e  le  gare  di  pesca  possono  svolgersi
esclusivamente:
    a)  nei  campi  di  gara istituiti dalla provincia competente per
territorio in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o
alla zona della carpa e della tinca, nonche' nei laghi;
    b) nei laghetti di pesca di cui all'art. 37.
   2.  Eventuali  deroghe  al  comma  1,  lettera  a)  possono essere
concesse   dalle  province  in  casi  eccezionali  ed  opportunamente
motivati nel programma triennale di cui all'art. 9.
   3.  Lo  svolgimento  di  gare o manifestazioni nei campi di cui al
comma  1  e'  autorizzato  dalla provincia competente per territorio,
previa  istanza  fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data
di svolgimento.
   4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante
le gare, nonche' della pulizia e del ripristino del sito e delle loro
immediate adiacenze.
   5.  E'  vietata la reimmissione nel corso d'acqua ove si svolge la
gara  di  pesca  delle  trote  prelevate  durante la gara di pesca di
salmonidi  nonche' degli esemplari appartenenti alle specie alloctone
indicate dalla Giunta regionale.
   6.  Coloro  che  non  sono iscritti alla gara o manifestazione non
possono  esercitare  la  pesca  da un'ora dopo il tramonto del giorno
precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine
delle  stesse;  nei  casi di immissione di materiale ittico destinato
alla  gara,  il  divieto  parte  dal momento dell'immissione che deve
comunque  avvenire  entro  quarantotto  ore  dall'inizio della gara o
manifestazione.
   7.  Le  province  possono autorizzare saltuariamente e comunque in
maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie,
lo  svolgimento  di  allenamenti ed addestramenti all'esercizio della
pesca sportiva.
   8.  Le  norme  regolamentari  di  cui  all'art. 38 disciplinano le
modalita'  di  cattura  durante  lo  svolgimento delle gare di cui al
comnma 1.