Art. 36. Campi di gara 1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente: a) nei campi di gara istituiti dalla provincia competente per territorio in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca, nonche' nei laghi; b) nei laghetti di pesca di cui all'art. 37. 2. Eventuali deroghe al comma 1, lettera a) possono essere concesse dalle province in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale di cui all'art. 9. 3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 e' autorizzato dalla provincia competente per territorio, previa istanza fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. 4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare, nonche' della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze. 5. E' vietata la reimmissione nel corso d'acqua ove si svolge la gara di pesca delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi nonche' degli esemplari appartenenti alle specie alloctone indicate dalla Giunta regionale. 6. Coloro che non sono iscritti alla gara o manifestazione non possono esercitare la pesca da un'ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell'immissione che deve comunque avvenire entro quarantotto ore dall'inizio della gara o manifestazione. 7. Le province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva. 8. Le norme regolamentari di cui all'art. 38 disciplinano le modalita' di cattura durante lo svolgimento delle gare di cui al comnma 1.