Art. 37.

                Pesca nei laghetti di pesca sportiva



   1.   Nei   laghetti  situati  all'interno  di  proprieta'  private
l'esercizio  della  pesca  sportiva  e'  consentito con l'assenso del
gestore.
   2.  Nei  laghetti  di  cui  al  comma  1  puo'  altresi' svolgersi
l'attivita'  di  pesca  a  pagamento,  previo  rilascio  di  apposita
autorizzazione al gestore da parte della provincia competente, che ne
da' comunicazione all'USL per i provvedimenti di competenza.
   3.  L'autorizzazione  indica le prescrizioni cui deve attenersi il
gestore   con  particolare  riguardo  alle  misure  tese  ad  evitare
diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.
   4.  Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua
superficiali,  in entrata o in uscita possono essere immesse soltanto
le  specie  indicate  nell'atto  del dirigente del Servizio regionale
competente.
   5. E' fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca.
   6.  Nei  laghetti  di  cui  al  comma  1 puo' esercitarsi la pesca
sportiva   anche   senza   licenza  e  non  valgono  le  disposizioni
concernenti  i  periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari
catturabili.