Art. 37. Pesca nei laghetti di pesca sportiva 1. Nei laghetti situati all'interno di proprieta' private l'esercizio della pesca sportiva e' consentito con l'assenso del gestore. 2. Nei laghetti di cui al comma 1 puo' altresi' svolgersi l'attivita' di pesca a pagamento, previo rilascio di apposita autorizzazione al gestore da parte della provincia competente, che ne da' comunicazione all'USL per i provvedimenti di competenza. 3. L'autorizzazione indica le prescrizioni cui deve attenersi il gestore con particolare riguardo alle misure tese ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona. 4. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in entrata o in uscita possono essere immesse soltanto le specie indicate nell'atto del dirigente del Servizio regionale competente. 5. E' fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca. 6. Nei laghetti di cui al comma 1 puo' esercitarsi la pesca sportiva anche senza licenza e non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili.