Art. 38. Regolamento di pesca sportiva 1. La regione adotta norme regolamentari per la pesca sportiva. 2. Il regolamento prevede in particolare: a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie di categoria A e B; b) l'indicazione degli attrezzi, modalita' e tempi di pesca consentiti; c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili; d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili; e) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e le modalita' d'uso dei tesserini di pesca di cui all'art. 35; f) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all'art. 35 e modalita' per il suo rilascio; g) le modalita' di svolgimento delle manifestazioni e delle gare di pesca di cui all'art. 36; h) le modalita' di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca di cui all'art. 37.