Art. 38.

                    Regolamento di pesca sportiva



   1. La regione adotta norme regolamentari per la pesca sportiva.
   2. Il regolamento prevede in particolare:
    a)  l'individuazione  dei  corpi  idrici  appartenenti alle acque
principali ed a quelle secondarie di categoria A e B;
    b)  l'indicazione  degli  attrezzi,  modalita'  e  tempi di pesca
consentiti;
    c)  i  periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei
capi catturabili;
    d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;
    e) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della
pesca e le modalita' d'uso dei tesserini di pesca di cui all'art. 35;
    f) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all'art. 35 e
modalita' per il suo rilascio;
    g)  le modalita' di svolgimento delle manifestazioni e delle gare
di pesca di cui all'art. 36;
    h)  le modalita' di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca
di cui all'art. 37.