Art. 39. Impianti di acquicoltura 1. L'attivita' di acquacoltura e' esercitata da imprenditori ittici esclusivamente negli impianti autorizzati dalla provincia competente. L'autorizzazione per la realizzazione o per l'ampliamento di un impianto esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della stessa. 2. La provincia, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 puo' avvalersi del parere dell'ARPA. 3. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il comune territorialmente competente provvede al rilascio del titolo abilitativo previa acquisizione del parere favorevole obbligatorio e vincolante della provincia competente, espresso ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici. 4. Gli impianti di acquacoltura comunque devono essere provvisti di accorgimenti tecnici, strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante. 5. Negli impianti di acquacoltura possono essere allevate e detenute solo le specie indicate nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all'art. 8. 6. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell'impianto. 7. Nelle acque lacustri la provincia competente per territorio puo' autorizzare la realizzazione di gabbie galleggianti solo in via sperimentale e con monitoraggio finalizzato all'individuazione dell'impatto dell'attivita' sull'intero ecosistema lacuale. Per gli impianti da localizzare in ambienti acquatici, facenti parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, l'ammissibilita' dell'intervento e' valutata sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilita' ambientale e faunistica. 8. L'autorizzazione di cui al comma 7 e' concessa previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e deve contenere prescrizioni in ordine al carico totale, modulato in base alle caratteristiche ambientali dei laghi interessati e in base ai rispettivi tempi di residenza idraulica. 9. I requisiti degli impianti di acquacoltura e gli obblighi degli imprenditori ittici sono disciplinati dalla provincia competente, in armonia con gli indirizzi stabiliti nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all'art. 8. 10. La detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attivita' di acquacoltura. 11. La detenzione di specie ittiche, di rane verdi o crostacei destinati al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale, non costituisce attivita' di acquacoltura ed e' comunque soggetta all'autorizzazione sanitaria della USL. 12. Nel bacino del fiume Nera e' vietato l'ampliamento delle vasche di acquacoltura esistenti, fatta eccezione per gli impianti provinciali finalizzati alla produzione di materiale autoctono destinato al ripopolamento. 13. Le province istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura autorizzati.