Art. 39.

                      Impianti di acquicoltura



   1.  L'attivita'  di  acquacoltura  e'  esercitata  da imprenditori
ittici  esclusivamente  negli  impianti  autorizzati  dalla provincia
competente. L'autorizzazione per la realizzazione o per l'ampliamento
di un impianto esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono
essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della
stessa.
   2.   La   provincia,   per   quanto   attiene  al  rilascio  delle
autorizzazioni di cui al comma 1 puo' avvalersi del parere dell'ARPA.
   3.  Ai  fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto
di  acquacoltura  con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il
comune  territorialmente  competente  provvede al rilascio del titolo
abilitativo  previa acquisizione del parere favorevole obbligatorio e
vincolante  della provincia competente, espresso ai fini della tutela
della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.
   4.  Gli  impianti di acquacoltura comunque devono essere provvisti
di  accorgimenti  tecnici,  strutturali e gestionali atti al recupero
delle  sostanze  organiche  in  sospensione  ed  all'abbattimento del
carico inquinante.
   5.  Negli  impianti  di  acquacoltura  possono  essere  allevate e
detenute   solo   le   specie   indicate   nel  piano  regionale  per
l'acquacoltura di cui all'art. 8.
   6.  Il  materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la
decantazione delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente
rimosso a cura del titolare dell'impianto.
   7.  Nelle  acque  lacustri  la provincia competente per territorio
puo'  autorizzare la realizzazione di gabbie galleggianti solo in via
sperimentale   e   con  monitoraggio  finalizzato  all'individuazione
dell'impatto  dell'attivita'  sull'intero ecosistema lacuale. Per gli
impianti  da  localizzare  in  ambienti  acquatici, facenti parte del
Sistema  Natura  2000,  individuato  in  attuazione  delle  Direttive
79/409/CEE  e 92/43/CEE, l'ammissibilita' dell'intervento e' valutata
sulla  base  di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in
termini di compatibilita' ambientale e faunistica.
   8.   L'autorizzazione  di  cui  al  comma  7  e'  concessa  previa
acquisizione   del  parere  favorevole  dell'ARPA  e  deve  contenere
prescrizioni  in  ordine  al  carico  totale,  modulato  in base alle
caratteristiche  ambientali  dei  laghi  interessati  e  in  base  ai
rispettivi tempi di residenza idraulica.
   9. I requisiti degli impianti di acquacoltura e gli obblighi degli
imprenditori  ittici sono disciplinati dalla provincia competente, in
armonia   con   gli  indirizzi  stabiliti  nel  piano  regionale  per
l'acquacoltura di cui all'art. 8.
   10.  La detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva
non costituisce attivita' di acquacoltura.
   11.  La  detenzione  di  specie ittiche, di rane verdi o crostacei
destinati al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale,
non  costituisce  attivita'  di  acquacoltura ed e' comunque soggetta
all'autorizzazione sanitaria della USL.
   12.  Nel  bacino  del  fiume  Nera  e' vietato l'ampliamento delle
vasche  di  acquacoltura  esistenti, fatta eccezione per gli impianti
provinciali   finalizzati  alla  produzione  di  materiale  autoctono
destinato al ripopolamento.
   13.  Le province istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti
di acquacoltura autorizzati.