Art. 4. Funzioni delle Province 1. Le province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente. 2. Le province esercitano le seguenti funzioni: a) adottano e trasmettono alla Regione il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate; b) concedono i finanziamenti in materia di pesca sportiva e tutela e conservazione del patrimonio ittico secondo i criteri stabiliti nel Piano regionale di cui all'art. 8 e disciplinano i relativi procedimenti amministrativi; c) disciplinano il rilascio della licenza di pesca professionale; d) rilasciano le licenze di pesca professionale e i tesserini di pesca sportiva; e) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico; f) rilasciano le autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per la realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci; g) rilasciano le autorizzazioni per gli interventi in ambito fluviale e lacuale; h) rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura; i) rilasciano le concessioni per la pesca professionale di cui all'art. 28, comma 7; l) istituiscono e gestiscono l'elenco dei pescatori sportivi; m) istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura e l'elenco degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale. Detti elenchi aggiornati sono trasmessi alle Aziende Unita' Sanitarie Locali (USL) territorialmente competenti ai fini della registrazione; n) provvedono alla cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali; o) disciplinano le modalita' per la pesca a pagamento nei laghetti di pesca sportiva di cui all'art. 37; p) provvedono alla gestione dei bacini o parte di essi di cui all'art. 10 anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 14; q) istituiscono e delimitano le zone di frega, di protezione, di tutela temporanea e a regolamento specifico di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18; r) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi programmi, riferita all'anno precedente.