Art. 4.

                       Funzioni delle Province



   1.  Le  province  concorrono  alla  programmazione regionale nelle
materie  di  cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle
procedure   di   concertazione  previste  dalla  normativa  regionale
vigente.
   2. Le province esercitano le seguenti funzioni:
    a) adottano e trasmettono alla Regione il programma triennale per
la  tutela  e  la  conservazione del patrimonio ittico e per la pesca
sportiva, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione
regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate;
    b)  concedono  i  finanziamenti  in  materia  di pesca sportiva e
tutela  e  conservazione  del  patrimonio  ittico  secondo  i criteri
stabiliti  nel  Piano  regionale  di  cui all'art. 8 e disciplinano i
relativi procedimenti amministrativi;
    c) disciplinano il rilascio della licenza di pesca professionale;
    d)  rilasciano le licenze di pesca professionale e i tesserini di
pesca sportiva;
    e) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;
    f)  rilasciano le autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per la
realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci;
    g)  rilasciano  le  autorizzazioni  per  gli interventi in ambito
fluviale e lacuale;
    h) rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di
acquacoltura;
    i)  rilasciano  le  concessioni per la pesca professionale di cui
all'art. 28, comma 7;
    l) istituiscono e gestiscono l'elenco dei pescatori sportivi;
    m)   istituiscono   e   gestiscono  l'elenco  degli  impianti  di
acquacoltura  e  l'elenco degli imprenditori ittici che esercitano la
pesca  professionale.  Detti  elenchi  aggiornati sono trasmessi alle
Aziende  Unita' Sanitarie Locali (USL) territorialmente competenti ai
fini della registrazione;
    n)  provvedono  alla  cattura  delle  specie  ittiche  a scopo di
ripopolamento nelle acque superficiali;
    o)  disciplinano  le  modalita'  per  la  pesca  a  pagamento nei
laghetti di pesca sportiva di cui all'art. 37;
    p)  provvedono  alla  gestione  dei bacini o parte di essi di cui
all'art. 10 anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni
piscatorie  e  delle  associazioni  di  protezione  ambientale di cui
all'art. 14;
    q)  istituiscono e delimitano le zone di frega, di protezione, di
tutela temporanea e a regolamento specifico di cui agli artt. 15, 16,
17 e 18;
    r)  trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre
di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei
rispettivi programmi, riferita all'anno precedente.