Art. 40. Interventi per l'acquacoltura 1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'art. 41 per le seguenti tipologie: a) interventi di investimento: 1) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale; 2) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore; 3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti dell'acquacoltura; b) interventi di natura corrente: 1) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore; 2) interventi di miglioramento della qualita', di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell'acquacoltura; 3) certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilita' ed etichettatura; 4) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica. 2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore dell'acquacoltura causati da calamita' naturali e avversita' meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo n. 154/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La percentuale del contributo e' determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a). 4. La percentuale dei contributo e' determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b). 5. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalita' e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.