Art. 40.

                    Interventi per l'acquacoltura



   1.  Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai
soggetti di cui all'art. 41 per le seguenti tipologie:
    a) interventi di investimento:
     1)  interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti
o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;
     2)  interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di
igiene e sicurezza nel settore;
     3)  realizzazione  e ammodernamento di strutture, ivi compresi i
relativi   impianti   ed  attrezzature,  per  la  trasformazione,  il
trasporto e la vendita diretta dei prodotti dell'acquacoltura;
    b) interventi di natura corrente:
     1)  programmi  di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove
tecniche del settore;
     2) interventi di miglioramento della qualita', di promozione, di
tutela,   di   valorizzazione  e  diversificazione  delle  produzioni
dell'acquacoltura;
     3)  certificazione  regolamentata  o  volontaria di prodotto, di
processo,  di  sistema  ambientale, di etica, di rintracciabilita' ed
etichettatura;
     4)  servizi  di  divulgazione,  formazione  e assistenza tecnica
specialistica.
   2.  Gli  interventi  a  favore  degli  imprenditori ittici per far
fronte  ai  danni  alla  produzione  e  alle strutture produttive nel
settore  dell'acquacoltura causati da calamita' naturali e avversita'
meteorologiche   sono   concessi   a   valere   sulle  disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  della  pesca  e
acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali   con   decreto   legislativo   n.  154/2004  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   3.  La percentuale del contributo e' determinata sino a un massimo
del   quaranta   per  cento  delle  spese  ritenute  ammissibili  con
riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).
   4.  La percentuale dei contributo e' determinata sino a un massimo
del   novanta   per   cento  delle  spese  ritenute  ammissibili  con
riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).
   5.  La  Giunta  regionale  disciplina  con  norme regolamentari le
modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  degli aiuti di cui al
presente articolo.