Art. 42.

                        Vigilanza e controllo



   1.  Le  funzioni  di  vigilanza  e di controllo sul rispetto delle
disposizioni  della  presente  legge  e l'accertamento delle relative
infrazioni competono:
    a) alle province;
    b) a tutti i corpi di polizia locale;
    c) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni
piscatorie  di  cui  all'art.  14  ed  alle  guardie volontarie delle
associazioni     protezionistiche    e    naturalistiche    nazionali
riconosciute,  cui  sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
   2. Le guardie di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dell'art. 31
del  regio  decreto  8  ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo
unico  delle  leggi sulla pesca), rivestono la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria.
   3.  Nell'esercizio  della vigilanza e dei controlli, i soggetti di
cui  al  comma  1,  lettera  c),  dopo  essersi  qualificati  tramite
l'esibizione  del  tesserino  e  decreto  valido, possono chiedere ai
soggetti che esercitano la pesca sportiva, l'esibizione della licenza
e/o  dell'attestazione  di  pagamento  della  tassa  regionale  e del
tesserino   di   cui   all'art.  35  ed  ogni  altra  cosa  attinente
all'esercizio della pesca e alla salvaguardia dell'ambiente acquatico
nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.
   4.  Gli  imprenditori  ittici  consentono,  quando lo richiedano i
soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettere  a) e b), l'ispezione degli
impianti,  delle  attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di
cui abbiano l'uso o la detenzione.