Art. 42. Vigilanza e controllo 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono: a) alle province; b) a tutti i corpi di polizia locale; c) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'art. 14 ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Le guardie di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dell'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. 3. Nell'esercizio della vigilanza e dei controlli, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), dopo essersi qualificati tramite l'esibizione del tesserino e decreto valido, possono chiedere ai soggetti che esercitano la pesca sportiva, l'esibizione della licenza e/o dell'attestazione di pagamento della tassa regionale e del tesserino di cui all'art. 35 ed ogni altra cosa attinente all'esercizio della pesca e alla salvaguardia dell'ambiente acquatico nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale. 4. Gli imprenditori ittici consentono, quando lo richiedano i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l'uso o la detenzione.