Art. 43.

                     Guardie ittiche volontarie



   1.  La qualifica di guardia ittica volontaria e' concessa a coloro
che  hanno  frequentato  l'apposito  corso  di formazione con l'esame
finale di cui al comma 2, lettera a).
   2. Le province organizzano periodicamente:
    a)  corsi  di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie
che si concludono con un esame finale;
    b)  corsi  di  aggiornamento  per  addetti  alla vigilanza, a cui
devono  partecipare  obbligatoriamente  le guardie ittiche volontarie
abilitate  appartenenti  alle associazioni piscatorie di cui all'art.
14.
   3. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento e' valutata
ai  fini  del  rinnovo  della  qualifica  di  guardia  giurata di cui
all'art. 42, comma 1, lettera c).
   4.  Chi  intende conseguire il decreto di guardia volontaria delle
associazioni  dei pescatori o ambientaliste successivamente alla data
di  entrata in vigore della presente legge deve essere in possesso di
un certificato di idoneita' rilasciato dalla provincia.
   5.  Le  associazioni  titolari  di guardie volontarie piscatorie o
naturalistiche  organizzano, su autorizzazione della provincia, corsi
di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie.