Art. 43. Guardie ittiche volontarie 1. La qualifica di guardia ittica volontaria e' concessa a coloro che hanno frequentato l'apposito corso di formazione con l'esame finale di cui al comma 2, lettera a). 2. Le province organizzano periodicamente: a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie che si concludono con un esame finale; b) corsi di aggiornamento per addetti alla vigilanza, a cui devono partecipare obbligatoriamente le guardie ittiche volontarie abilitate appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'art. 14. 3. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento e' valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata di cui all'art. 42, comma 1, lettera c). 4. Chi intende conseguire il decreto di guardia volontaria delle associazioni dei pescatori o ambientaliste successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere in possesso di un certificato di idoneita' rilasciato dalla provincia. 5. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie.