Art. 44.

                         Controlli sanitari



   1. I servizi veterinari della USL effettuano, ai sensi della legge
regionale  7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni
in  materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica  veterinaria  e polizia
veterinaria)  e  successive modificazioni, il controllo sanitario dei
pesci  pescati, prodotti e consumati in Umbria nonche' degli impianti
di  acquacoltura  e  dei  laghetti  di pesca sportiva, fatte salve le
norme  sanitarie  vigenti  in  materia  ed  in particolare il decreto
legislativo  4  agosto  2008,  n.  148  (Attuazione  della  direttiva
2006/88/CE  relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili
alle  specie  animali  d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche'
alla  prevenzione  di  talune malattie degli animali acquatici e alle
misure di lotta contro tali malattie).
   2.  La  Regione  e  le province possono attuare, tramite i Servizi
veterinari   della  USL  e  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
dell'Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.