Art. 44. Controlli sanitari 1. I servizi veterinari della USL effettuano, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria e polizia veterinaria) e successive modificazioni, il controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonche' degli impianti di acquacoltura e dei laghetti di pesca sportiva, fatte salve le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie). 2. La Regione e le province possono attuare, tramite i Servizi veterinari della USL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.