Art. 45.

                            D i v i e t i



   1. Sono vietati:
    a) la pesca con le mani;
    b)  la  pesca  a  strappo  con canna, con lenza a mano armata con
ancoretta  o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che
comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;
    c)  la  pesca  con  uso  del  pescetto  vivo  o morto nelle acque
secondarie  classificate  di  categoria A dal regolamento di pesca di
cui all'art. 38;
    d)  la  pesca  con  uso  del pescetto vivo o morto appartenente a
specie  diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca di cui
all'art. 38, nelle acque secondarie classificate di categoria B;
    e) la pesca subacquea;
    f)  la  pesca  a  traino  ad  eccezione  di  quella con uso della
tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;
    g) la pesca a strascico con l'uso delle reti;
    h)  la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o
facendoli  divergere,  ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere,
quali  muri,  ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse
ed impianti simili;
    i)  le  pasture,  in  qualsiasi  forma, nelle acque secondarie di
categoria A;
    j)  l'utilizzazione  di  sorgenti luminose ai fini di attirare la
fauna ittica;
    l)  l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria
nelle acque secondarie di categoria A;
    m)  l'abbandono  di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive
dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
    n) la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con
o  senza mulinello, a distanza inferiore a quaranta metri da scale di
risalita,  griglie  e  simili,  sbocchi di canali, cascate naturali e
artificiali  e  sbarramenti  per  motivate  ragioni  di  tutela delle
popolazioni  ittiche  locali;  in  tali  settori  le province possono
vietare la pesca anche con l'uso della canna;
    o)  la  collocazione  nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o
bacini  d'acqua  di  apparecchi  fissi  o  mobili  per  la pesca, che
occupano  piu'  della  meta'  della  sezione  normale  dello specchio
d'acqua interessato;
    p)  l'uso  del  guadino,  tranne  che  come  mezzo ausiliario per
l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia;
    q)  l'accesso  al  posto  di  pesca fino a un'ora prima dell'alba
nelle acque classificate di categoria A;
    r)  l'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati di categoria
A  dal  1° novembre al 31 marzo; qualora risulti che l'uso di natanti
non  compromette  la  riproduzione  della  fauna ittica, la Provincia
competente puo' consentire l'uso dei natanti;
    s) la navigazione, nelle aree di frega e nelle zone di protezione
istituite  nel  lago  di Corbara, per tutto il periodo di vigenza del
provvedimento istituito per la riproduzione della fauna ittica;
    t)  l'immissione  di  fauna ittica nelle acque superficiali salvo
autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.
   2.  Restano  fermi  gli  altri  divieti  previsti  dalla normativa
vigente.