Art. 45. D i v i e t i 1. Sono vietati: a) la pesca con le mani; b) la pesca a strappo con canna, con lenza a mano armata con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca; c) la pesca con uso del pescetto vivo o morto nelle acque secondarie classificate di categoria A dal regolamento di pesca di cui all'art. 38; d) la pesca con uso del pescetto vivo o morto appartenente a specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca di cui all'art. 38, nelle acque secondarie classificate di categoria B; e) la pesca subacquea; f) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi; g) la pesca a strascico con l'uso delle reti; h) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili; i) le pasture, in qualsiasi forma, nelle acque secondarie di categoria A; j) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica; l) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie di categoria A; m) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze; n) la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello, a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali; in tali settori le province possono vietare la pesca anche con l'uso della canna; o) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupano piu' della meta' della sezione normale dello specchio d'acqua interessato; p) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia; q) l'accesso al posto di pesca fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate di categoria A; r) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati di categoria A dal 1° novembre al 31 marzo; qualora risulti che l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, la Provincia competente puo' consentire l'uso dei natanti; s) la navigazione, nelle aree di frega e nelle zone di protezione istituite nel lago di Corbara, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento istituito per la riproduzione della fauna ittica; t) l'immissione di fauna ittica nelle acque superficiali salvo autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. 2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa vigente.