Art. 47. Sanzioni amministrative accessorie 1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all'art. 46, le seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all'art. 45. Qualora il pescato o la produzione ittica sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale va immediatamente reimmesso nel corpo idrico se vivo; b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), c), h), e l); c) l'obbligo di ripristino a carico del trasgressore, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all'art. 46, comma 1, lettere f) e g); d) l'esclusione degli aiuti di cui agli artt. 30 e 40 per una annualita' per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) e g).