Art. 47.

                 Sanzioni amministrative accessorie



   1.  Per  le  violazioni delle prescrizioni della presente legge si
applicano,  oltre  alle  sanzioni  di  cui  all'art.  46, le seguenti
sanzioni amministrative accessorie:
    a)  la  confisca  del  pescato  o  della produzione ittica per le
violazioni  di  cui  all'art.  45. Qualora il pescato o la produzione
ittica  sia  rappresentato  da  animali vivi appartenenti alle specie
autoctone   individuate  dalla  Giunta  regionale  va  immediatamente
reimmesso nel corpo idrico se vivo;
    b)   la   confisca  degli  attrezzi  utilizzati  o  detenuti  per
commettere la violazione di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), c),
h), e l);
    c)  l'obbligo  di  ripristino a carico del trasgressore, entro un
termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o
impianti  di  acquacoltura  non autorizzati, per le violazioni di cui
all'art. 46, comma 1, lettere f) e g);
    d)  l'esclusione  degli  aiuti  di cui agli artt. 30 e 40 per una
annualita' per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere
c) e g).