Art. 5. Funzioni dei comuni 1. I comuni competenti per territorio provvedono al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ittituristica. 2. I comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di pesca professionale e di turismo l'elenco delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' ittituristica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca. L'elenco e' trasmesso per conoscenza alla provincia competente.