Art. 5.

                         Funzioni dei comuni



   1. I comuni competenti per territorio provvedono al rilascio, alla
sospensione   e   alla   revoca   dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' ittituristica.
   2.  I  comuni  trasmettono  al  Servizio  regionale  competente in
materia   di   pesca   professionale  e  di  turismo  l'elenco  delle
autorizzazioni   per   l'esercizio   dell'attivita'  ittituristica  e
comunicano  eventuali  atti  di  sospensione  e  revoca.  L'elenco e'
trasmesso per conoscenza alla provincia competente.