Art. 50. Norme regolamentari e atti di indirizzo 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta: a) le norme regolamentari di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 40; b) l'atto di cui all'art. 6, comma 6. 2. Le province adottano norme regolamentari per la disciplina del rilascio della licenza di pesca professionale.