Art. 50.

               Norme regolamentari e atti di indirizzo



   1.  La  Giunta  regionale,  entro  sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, adotta:
    a)  le norme regolamentari di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e
40;
    b) l'atto di cui all'art. 6, comma 6.
   2.  Le province adottano norme regolamentari per la disciplina del
rilascio della licenza di pesca professionale.