Art. 51.

                          Norme finanziarie



   1.  Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 30, comma
1,  lettera  b) e dall'art. 40, comma 1, lettera b), si fa fronte con
gli  stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 22 febbraio
2005,  n.  14  (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca
professionale e dell'acquacoltura) allocati nella unita' previsionale
di  base  07.1.011  denominata  «Interventi  nel  settore della pesca
professionale» del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 4288
n.i.).
   2.  Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 30, comma
1,  lettera  a)  e dall'art. 40, comma 1, lettera a) si fa fronte con
gli  stanziamenti  disponibili di cui alla legge regionale n. 14/2005
allocati  nella  unita'  previsionale  di  base  07.2.009  denominata
«Interventi  vari  nel settore zootecnico» del bilancio di previsione
2008, parte spesa (cap. 8506 n.i.).
   3.  Al  finanziamento degli interventi previsti dall'art. 3, comma
2,  lettere  d),  e),  h),  dall'art.  14 e dall'art. 9 comma 2 si fa
fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 2
dicembre  1998,  n.  44  (Norme  per  la  tutela  e  lo  sviluppo del
patrimonio   ittico   regionale,  la  salvaguardia  degli  ecosistemi
acquatici   e   l'esercizio   della   pesca)  allocati  nella  unita'
previsionale  di  base 07.1.013 denominata «Finanziamenti nel settore
della  programmazione  faunistica»  del  bilancio di previsione 2008,
parte  spesa (cap. 4195/6060 che assume la nuova denominazione «Spese
per   l'esercizio   delle   funzioni  amministrative  in  materia  di
programmazione  ittica  regionale»  e  4195/6290  che assume la nuova
denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di programmazione ittica provinciale»).
   4.  La  quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1, 2 e 3
e'  determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'art.  27,  comma  3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilita'.
   5.  La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni  di  cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza
che di cassa.