Art. 51. Norme finanziarie 1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 30, comma 1, lettera b) e dall'art. 40, comma 1, lettera b), si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura) allocati nella unita' previsionale di base 07.1.011 denominata «Interventi nel settore della pesca professionale» del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 4288 n.i.). 2. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 30, comma 1, lettera a) e dall'art. 40, comma 1, lettera a) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale n. 14/2005 allocati nella unita' previsionale di base 07.2.009 denominata «Interventi vari nel settore zootecnico» del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 8506 n.i.). 3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere d), e), h), dall'art. 14 e dall'art. 9 comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca) allocati nella unita' previsionale di base 07.1.013 denominata «Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica» del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 4195/6060 che assume la nuova denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica regionale» e 4195/6290 che assume la nuova denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica provinciale»). 4. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1, 2 e 3 e' determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 5. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.