Art. 53. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi e regolamenti: a) la legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca); b) la legge regionale 11 febbraio 2000, n. 11 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 - Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca); c) la legge regionale 1° marzo 1984, n. 10 (Modificazione alla legge regionale 13 luglio 1983, n. 25: Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca); d) la legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 (Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25. Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca); e) la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura); f) il regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 5 (Disciplina dell'attivita' di pesca nelle acque interne) di cui alla legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44; g) il regolamento regionale 3 luglio 2007, n. 7 (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attivita' di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura); h) il regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 9 (Disciplina dell'attivita' di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 22 ottobre 2008 LORENZETTI (Omissis).