Art. 53.

                             Abrogazioni



   1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge sono o restano abrogate le seguenti leggi e regolamenti:
    a) la legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 (Norme per la tutela
e  lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli
ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca);
    b)  la  legge regionale 11 febbraio 2000, n. 11 (Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 - Norme per
la   tutela  e  lo  sviluppo  del  patrimonio  ittico  regionale,  la
salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca);
    c)  la  legge  regionale 1° marzo 1984, n. 10 (Modificazione alla
legge  regionale  13  luglio  1983,  n.  25:  Tutela  e  sviluppo del
patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca);
    d)   la   legge  regionale  14  aprile  1986,  n.  15  (Ulteriori
modificazioni e integrazioni della legge regionale 13 luglio 1983, n.
25.  Tutela  e  sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina
della pesca);
    e)  la  legge  regionale  22  febbraio  2005,  n.  14  (Norme per
l'esercizio   e   la   valorizzazione  della  pesca  professionale  e
dell'acquacoltura);
    f)  il  regolamento  regionale 12 novembre 2001, n. 5 (Disciplina
dell'attivita'  di  pesca  nelle  acque  interne)  di  cui alla legge
regionale 2 dicembre 1998, n. 44;
    g)  il  regolamento regionale 3 luglio 2007, n. 7 (Disciplina per
la   concessione   del   premio   unico   per  l'attivita'  di  pesca
professionale  di  cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 -
Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e
dell'acquacoltura);
    h)  il  regolamento  regionale  9  agosto  2007, n. 9 (Disciplina
dell'attivita'  di  pescaturismo  di  cui  alla  legge  regionale  22
febbraio  2005,  n.  14  -  Norme per l'esercizio e la valorizzazione
della pesca professionale e dell'acquacoltura).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
    Perugia, 22 ottobre 2008

                             LORENZETTI

   (Omissis).