Art. 6. Funzioni delle Aziende Unita' Sanitarie Locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale 1. L'USL competente per territorio verifica: a) l'idoneita' delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione; b) l'idoneita' sanitaria del pesce da immettere nei laghetti di pesca sportiva e negli impianti di acquacoltura. 2. L'USL competente per territorio esercita i controlli sull'attivita' di pesca professionale e di acquacoltura svolta dalle unita' d'impresa da essa registrate e riconosciute. 3. I Servizi veterinari della USL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla regione e alla provincia competente una relazione tecnica relativa all'attivita' svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquacoltura e della pesca professionale. 4. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) provvede: a) al monitoraggio degli impianti di acquacoltura; b) alla trasmissione dei dati di cui alla lettera a) al Centro documentazione sulle acque (CEDOC), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 5. La Giunta regionale individua le modalita' per la disciplina del monitoraggio di cui al comma 4, lettera a).