Art. 6.

Funzioni   delle  Aziende  Unita'  Sanitarie  Locali  e  dell'Agenzia
               regionale per la protezione ambientale



   1. L'USL competente per territorio verifica:
    a)  l'idoneita'  delle  acque  dei  laghetti  di pesca sportiva a
pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione;
    b)  l'idoneita'  sanitaria del pesce da immettere nei laghetti di
pesca sportiva e negli impianti di acquacoltura.
   2.   L'USL   competente   per   territorio  esercita  i  controlli
sull'attivita'  di pesca professionale e di acquacoltura svolta dalle
unita' d'impresa da essa registrate e riconosciute.
   3.  I  Servizi veterinari della USL trasmettono annualmente, entro
il  31  gennaio  dell'anno  successivo, alla regione e alla provincia
competente  una  relazione  tecnica  relativa all'attivita' svolta ed
alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquacoltura e
della pesca professionale.
   4.   L'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione  Ambientale  (ARPA)
provvede:
    a) al monitoraggio degli impianti di acquacoltura;
    b)  alla  trasmissione  dei dati di cui alla lettera a) al Centro
documentazione  sulle  acque (CEDOC), di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
   5.  La  Giunta  regionale individua le modalita' per la disciplina
del monitoraggio di cui al comma 4, lettera a).