Art. 7. Commissioni consultive 1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e per l'acquacoltura, cosi' composta: a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato, con funzioni di presidente; b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato; c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sanita' veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato; d) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna provincia o suo delegato; e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nel settore dell'acquacoltura e della pesca professionale, che operano a livello regionale; f) un rappresentante designato dall'ARPA; g) un esperto in gestione ittica e biologia della pesca, designato dall'Universita' degli studi di Perugia; h) un rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentive a livello regionale. 2. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca sportiva, cosi' composta: a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato, con funzioni di presidente; b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato; c) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna provincia o suo delegato; d) il rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale di cui alla lettera h) del comma 1); e) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro associazioni dei pescatori sportivi riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative e presenti in forma organizzata nel territorio regionale; f) un rappresentante designato dall'ARPA; g) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino designato dall'Universita' degli studi di Perugia. 3. Le Commissioni svolgono funzioni consultive e possono avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla presente legge. 4. Le Commissioni sono nominate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per tutta la durata della legislatura e continuano comunque la propria attivita' fino al rinnovo degli organi regionali. 5. Le Commissioni adottano un regolamento interno per il proprio funzionamento. 6. Uno stesso rappresentante puo' far parte di entrambe le Commissioni. Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso. 7. Le Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta. Alle riunioni il Presidente puo' invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.