Art. 7.

                       Commissioni consultive



   1.   E'  istituita  presso  la  Giunta  regionale  la  Commissione
consultiva  per  la  pesca  professionale e per l'acquacoltura, cosi'
composta:
    a)  il  dirigente del Servizio regionale competente in materia di
pesca  professionale  ed acquacoltura o suo delegato, con funzioni di
presidente;
    b)  il  dirigente del Servizio regionale competente in materia di
pesca sportiva o suo delegato;
    c)  il  dirigente del Servizio regionale competente in materia di
sanita' veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
    d)   il   dirigente   del   Servizio  programmazione  e  gestione
ittiofaunistica di ciascuna provincia o suo delegato;
    e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nel
settore  dell'acquacoltura e della pesca professionale, che operano a
livello regionale;
    f) un rappresentante designato dall'ARPA;
    g)  un  esperto  in  gestione  ittica  e  biologia  della  pesca,
designato dall'Universita' degli studi di Perugia;
    h)   un   rappresentante   designato   dalle   due   associazioni
ambientaliste  e  naturalistiche maggiormente rappresentive a livello
regionale.
   2.   E'  istituita  presso  la  Giunta  regionale  la  Commissione
consultiva per la pesca sportiva, cosi' composta:
    a)  il  dirigente del Servizio regionale competente in materia di
pesca sportiva o suo delegato, con funzioni di presidente;
    b)  il  dirigente del Servizio regionale competente in materia di
pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato;
    c)   il   dirigente   del   Servizio  programmazione  e  gestione
ittiofaunistica di ciascuna provincia o suo delegato;
    d)   il   rappresentante   designato   dalle   due   associazioni
ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello
regionale di cui alla lettera h) del comma 1);
    e)   un   rappresentante  designato  da  ciascuna  delle  quattro
associazioni dei pescatori sportivi riconosciute a livello nazionale,
maggiormente  rappresentative  e  presenti  in  forma organizzata nel
territorio regionale;
    f) un rappresentante designato dall'ARPA;
    g)  un  esperto in ambienti acquatici e loro ripristino designato
dall'Universita' degli studi di Perugia.
   3.  Le Commissioni svolgono funzioni consultive e possono avanzare
proposte  alla  Giunta  regionale  su  iniziative,  indagini  e studi
relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.
   4. Le Commissioni sono nominate, previa deliberazione della Giunta
regionale,  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale e
restano  in carica per tutta la durata della legislatura e continuano
comunque la propria attivita' fino al rinnovo degli organi regionali.
   5.  Le  Commissioni adottano un regolamento interno per il proprio
funzionamento.
   6.  Uno  stesso  rappresentante  puo'  far  parte  di  entrambe le
Commissioni.   Ai  componenti  delle  Commissioni  non  spetta  alcun
compenso.
   7.  Le  Commissioni  possono essere convocate in seduta congiunta.
Alle   riunioni   il   Presidente   puo'   invitare,   su  specifiche
problematiche, anche altri esperti.